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Legge 16/04/1998 n. 1203. L'esame e' effettuato, in considerazione: a) delle informazioni comunicate dai membri sulla produzione, il commercio, l'offerta, gli stock, il consumo ed i prezzi nazionali dei legnami; b) di altri dati statistici ed indicatori specifici forniti dai membri su domanda del consiglio; c) delle informazioni fornite dai membri sui progressi compiuti in vista di una gestione durevole delle foreste produttrici di legname; d) delle altre informazioni pertinenti che il Consiglio puo' procurarsi, sia direttamente sia tramite gli organismi del sistema delle Nazioni Unite e le organizzazioni intergovernative, governative o non governative. 4. Il Consiglio incentiva lo scambio di vedute tra paesi membri su: a) la situazione per quanto concerne la gestione durevole delle foreste produttrici di legname e le questioni connesse nei paesi membri; b) i flussi di risorse ed i fabbisogni per quanto concerne gli obiettivi, i criteri ed i principi direttivi stabiliti dall'Organizzazione. 5. Se richiesto in tal senso, il Consiglio s'impegna a rafforzare la capacita' tecnica dei paesi membri, in particolare dei paesi membri in via di sviluppo, di procurarsi i dati necessari ai fini di un adeguato retaggio di informazioni, se del caso fornendo a tali membri risorse per la formazione professionale e agevolazioni. 6. I risultati dell'esame sono trascritti nei rapporti sulle delibere del Consiglio. CAPITOLO DISPOSIZIONI VARIE Articolo 31 Reclami e controversie Ogni reclamo nei confronti di un membro per inadempienza agli obblighi che gli sono imposti dal presente Accordo ed ogni controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo e' deferito al Consiglio per la decisione. Le decisioni del Consiglio in materia sono definitive ed hanno forza obbligatoria. Articolo 32 Obblighi e responsabilita' generali dei membri 1. Per tutta la durata del presente accordo, i membri si adoperano e collaborano per favorire la realizzazione degli obiettivi del presente Accordo e non prendono iniziative contrarie a detti obiettivi. 2. In particolare i membri s'impegnano ad accettare e ad applicare le decisioni che il Consiglio adotta ai sensi delle disposizioni del presente Accordo e non mettono in atto misure volte a limitare o a contrastare dette decisioni. Articolo 33 Esenzione dagli obblighi 1. Qualora lo esigano circostanze eccezionali o di forza maggiore non esplicitamente considerate nel presente Accordo, il Consiglio puo', con voto speciale, esentare un membro da un obbligo disposto dal presente ac- gioni che gli impediscono di adempiere a detto obbligo. 2. Il Consiglio, nel concedere un'esenzione ad un membro ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ne specifica le modalita', le condizioni, la durata ed i motivi. Articolo 34 Provvedimenti differenziali e riparatori e misure speciali 1. I membri in via di sviluppo importatori i cui interessi siano pregiudicati da misure adottate in applicazione del presente Accordo, possono chiedere al Consiglio adeguati provvedimenti differenziali e riparatori. Il consiglio esamina la possibilita' di prendere misure appropriata secondo i paragrafi 3 e 4 della sezione III della risoluzione 93(IV) della Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. 2. I membri che appartengono alla categoria dei paesi meno avanzati come definita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite possono chiedere al Consiglio di beneficiare di misure speciali, secondo il paragrafo 4 della sezione III della risoluzione 93 (IV) ed i paragrafi 56 e 57 della Dichiarazione di Parigi e del Programma d'azione per gli anni '90 a favore dei paesi meno avanzati. Articolo 35 Riesame Il Consiglio riesaminera' la sfera di applicazione del presente Accordo quattro anni dopo l'entrata in vigore dello stesso. Articolo 36 Non discriminazione Nulla nel presente Accordo autorizza il ricorso a misure miranti a limitare o vietare il commercio internazionale del legno e dei prodotti derivati del legno, in particolare per quanto concerne le importazioni e l'uso del legno e dei prodotti derivati del legno. CAPITOLO XI DISPOSIZIONI FINALI Articolo 37 Depositario Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' designato quale depositario del presente Accordo. Articolo 38 Firma, ratifica, accettazione ed approvazione 1. Dal 1 aprile 1994 fino allo scadere del termine di un mese dopo la data della sua entrata in vigore, il presente Accordo sara' aperto, presso la sede delle Nazioni Unite, alla firma dei Governi invitati alla Conferenza delle Nazioni Unite per la negoziazione di un accordo destinato a succedere all'Accordo internazionale del 1983 sui legni tropicali. 2. Ogni governo di cui al paragrafo 1 del presente articolo puo': a) al momento di firmare il presente Accordo, dichiarare che con questa firma esprime il suo consenso a far parte del presente Accordo (firma definitiva) oppure b) dopo aver firmato il presente Accordo, ratificarlo, accettarlo o approvarlo mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il depositario. Articolo 39 Adesione 1. Possono aderire al presente Accordo i governi di tutti gli Stati. L'adesione e' subordinata alle condizioni fissate dal Consiglio, tra cui un limite di tempo per il deposito degli strumenti di adesione. Tuttavia il consiglio puo' concedere una proroga ai governi che non sono in grado di aderire entro il termine stabilito. 2. L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario. Articolo 40 Notifica di applicazione provvisoria Un governo firmatario che intende ratificare, accettare o approvare il presente Accordo, oppure un governo per il quale il Consiglio ha stabilito le condizioni per l'adesione ma che non ha ancora potuto depositare il proprio strumento, puo' informare il depositario in qualsiasi momento della propria intenzione di applicare l'Accordo a titolo Articolo 41 Entrata in vigore 1. L'Accordo entra in vigore definitivamente il 1 febbraio 1995 o in qualsiasi data successiva se 12 governi di paesi produttori che detengono almeno il 55% del totale dei voti attribuiti secondo l'annesso A del presente Accordo e 16 Governi di paesi consumatori che detengono almeno il 70% del totale dei voti attribuiti secondo l'annesso B del presente Accordo hanno definitivamente firmato il presente Accordo o l'hanno ratificato, accettato o approvato o vi hanno aderito, secondo il paragrafo 2 dell'articolo 38 o l'articolo 39. 2. Se il presente Accordo non e' entrato in vigore a titolo definitivo il 1 febbraio 1995, esso entrera' in vigore a titolo provvisorio in tale data o ad ogni altra data nei sei mesi seguenti, se 10 governi di paesi produttori che detengono almeno il 50% del totale dei voti attribuiti in conformita' con l'annesso A del presente Accordo e 14 governi di paesi consumatori che detengono almeno il 65% del totale dei voti attribuiti in conformita' con l'annesso B del presente Accordo, hanno firmato definitivamente l'accordo oppure l'hanno ratificato, accettato o approvato in conformita' del par. 2 dell'articolo 38 o hanno notificato il depositario, in conformita' con l'articolo 40, che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio. 3. Se non sono riunite, il 1 settembre 1995, le condizioni per l'entrata in vigore previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, il Segretario generale dell'Organizzaizone delle Nazioni Unite invitera' i governi che avranno firmato definitivamente il presente Accordo o che lo avranno ratificato, accettato o approvato secondo il paragrafo 2 dell'articolo 38, o che avranno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, a riunirsi il prima possibile per decidere se l'Accordo entrera' in vigore tra di essi a titolo provvisorio o definitivo, in totalita' o in parte. I governi che decideranno di mettere in vigore il presente Accordo tra di loro, a titolo provvisorio, potranno riunirsi periodicamnte per riesaminare la situazione e decidere se l'Accordo entrera' in vigore tra di loro a titolo definitivo. 4. Per ogni governo che non ha notificato al depositario secondo l'articolo 40 che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio e che deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, quest'ultimo entrera' in vigore alla data di questo deposito. 5. Il Direttore esecutivo dell'Organizzazione convochera' il Consiglio il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Articolo 42 Emendamenti 1. Il Consiglio puo' con voto speciale, raccomandare ai membri degli emendamenti al presente Accordo. 2. Il Consiglio stabilisce una data entro la quale i membri devono aver notificato al depositario la loro accettazione dell'emendamento. 3. Un emendamento entra in vigore novanta giorni dopo che il depositario ha ricevuto le notifiche di accettazione di membri che rappresentano almeno due terzi dei membri produttori totalizzando almeno il 75% dei voti dei membri produttori, e di membri che rappresentano almeno due terzi dei membri consumatori, totalizzando almeno il 75% dei voti dei membri consumatori. 4. Dopo che il depositario ha informato il Consiglio che sono state soddisfatte le condizioni previste per l'entrata in vigore dell'emendamento, ed in deroga alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo relative alla data stabilita dal Consiglio, un membro puo' ancora notificare al depositario la propria accettazione dell'emendamento a condizione che detta notifica avvenga prima dell'entrata in vigore dello stesso emendamento. 5. Un membro che non ha notificato l'accettazione di un emendamento alla data in cui detto emendamento entra in vigore, cessa di essere parte al presente Accordo a decorrere da tale data a meno che non abbia dimostrato al Consiglio di non aver potuto accettare l'eemndamento in tempo debito a causa di difficolta' emerse nell'espletamento delle sue procedure costituzionali o istituzionali e sempre che il Consiglio decida di prorogare per detto membro il termine di accettazione. L'emendamento non sara' vincolante per il suddetto membro fino a quando quest'ultimo non abbia notificato la sua accettazione. 6. Se alla data stabilita dal consiglio in conformita' del paragrafo 2 del presente articolo non sono soddisfatte le condizioni per l'entrata in vigore dell'emendamento, quest'ultimo deve considerarsi ritirato. 1. Ogni membro puo' recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore dell'Accordo stesso, notificando il proprio recesso per iscritto al depositario. Simultaneamente il membro comunica la propria decisione al Consiglio. 2. Il recesso ha effetto 90 giorni dopo che il depositario ne ha ricevuto notifica. 3. Il recesso non esonera i membri dagli obblighi finanziari contratti nei confronti dell'organizzazione. Articolo 44 Esclusione Se il Consiglio ritiene che un membro ha trasgredito agli obblighi derivanti dal presente Accordo e che tale inadempienza ostacola notevolmente il funzionamento dell'Accordo, lo stesso Consiglio puo', con voto speciale, escludere detto membro dall'Accordo. Il Consiglio ne notifica immediatamente il depositario. Sei mesi dopo la data della decisione del Consiglio, il membro cessa di essere parte del presente Accordo. Articolo 45 Liquidazione dei conti dei membri che recedono o che sono esclusi, o dei membri che non sono in grado di accettare un emendamento 1. Il Consiglio procede alla liquidazione dei conti di un membro che cessa di essere parte contraente del presente Accordo per i seguenti motivi: a) non accettazione di un emendamento all'Accordo in applicazione dell' articolo 42; b) recesso dall'Accordo in applicazione dell'articolo 43, oppure c) esclusione dall'Accordo in applicazione dell'articolo 44. 2. Il Consiglio trattiene ogni contributo versato sul conto amministrativo, sul conto speciale o sul Fondo per il partenariato di Bali, da un membro che cessa di essere parte al presente Accordo. 3. Un membro che ha cessato di essere parte del presente Accordo non ha diritto ad alcuna quota del ricavo della liquidazione dell'Organizzazione ne' di altri averi dell'Organizzazione. Ad esso non puo' neppure essere imputata alcuna quota dell'eventuale disavanzo dell'Organizzazione al termine del presente Accordo. |
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